ADR è l’acronimo di “Accord Dangereuses Route”, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”. Chiunque carichi, trasporti, faccia trasportare e scarichi (le imprese che si limitano a scaricare le merci pericolose alla loro destinazione finale sono esentate) materie pericolose appartenenti ad una delle tredici classi ADR è tenuto ad applicare almeno alcune prescrizioni (anche in regime di esenzione assoluta: iscrizioni sugli imballi e tipologia d’imballo). Le imprese che effettuano trasporti ricadenti sotto le direttive ADR e nei casi indicati dalla normativa, in ottemperanza all D.Lgs n°40 del 4 febbraio 2000, attuativo della direttiva 96/35/CE, sono tenute a designare il Consulente per il Trasporto delle merci pericolose. Risulta, inoltre, fondamentale per le aziende operanti nel settore, al fine di garantire i requisiti standard in termini di sicurezza e qualità, ottenere le certificazioni ISO 14001 o EMAS o HOSAS 18001 e l’iscrizione ai registri di certificazione.
Ecos a Bergamo, con tecnici qualificati, si propone di:
- Assistere l’azienda fornendo la figura del Consulente per il trasporto delle merci pericolose;
- Condurre l’iter necessario (comprensivo di audit) alla sorveglianza annuale;
- Organizzare e erogare corsi di formazione per gli autisti che operano nel settore del trasporto delle merci pericolose.
Normativa in vigore
Dal 1 Gennaio 1997 l’applicazione delle norme dell’ADR è diventata obbligatoria in Italia e di conseguenza, la revisione biennale dell’ADR, oggetto di direttiva dell’U.E., è recepita nell’ordinamento italiano come Decreto Ministeriale. L’attuale revisione, contenuta nella Direttiva n. 20081/68/CE del 24/09/2008, è al momento ancora in attesa del D.M. di recepimento; essa è in vigore obbligatoriamente dal 1 Luglio 2009, in complemento alle le norme particolari o limitate nel tempo, applicabili solo ove non contrastino con l’accordo ADR. Per favorire il rispetto delle disposizioni dell’ADR da parte delle aziende del settore è stata creata la figura del “Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose” (che deve essere in possesso dell’apposito “Certificato di formazione professionale” comunitario, di cui all’allegato III del D.lgs. 40/2000, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione a seguito del superamento di un apposito esame), introdotta in Italia con il D.Lgs. 40/2000, la cui nomina non risulta obbligatoria se le merci pericolose sono trasportate in quantità inferiori ai limiti di esenzione definiti nell’Allegato A, oppure se le sopraccitate operazioni vengono effettuate a titolo occasionale, in ambito esclusivamente nazionale e con merci che presentino un grado minimo di pericolosità o di inquinamento (i limiti di questo concetto sono precisati nel D.M. 4/7/2000).